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O. 04/02/2004 n. 387

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il comune di Quartu S. Elena, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in alto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al comune di Quartu S. Elena le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il comune di Quartu S. Elena medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del comune di Quartu S. Elena che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il comune di Quartu S. Elena si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del comune di Quartu S. Elena di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonchè i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla verifica degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento. O.C.G.E.I.S. 4-02-2003 N. 387 -Ricerca perdite, interventi di risanamento sulla rete idrica

Art. 6. Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il comune di Quartu S. Elena, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il comune di Quartu S. Elena, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il comune di Quartu S. Elena non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 febbraio 2004 Il sub-Commissario governativo: Duranti

 

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